Art. 1.

      1. L'insegnamento dell'«educazione ai diritti umani» è introdotto come materia di studio obbligatoria nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore.
      2. Per l'insegnamento di cui al comma 1 è istituita una nuova classe di concorso denominata «educazione ai diritti umani».
      3. Sono abilitati all'insegnamento di cui al comma 1 i laureati in discipline umanistiche e giuridiche assunti in seguito a pubblico concorso ai sensi della normativa vigente in materia.
      4. L'orario di cattedra dell'insegnamento di cui al comma 1 è articolato su diciotto ore complessive settimanali, suddivise in due ore di insegnamento per ogni classe.